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Statuto della Fondazione |
La fondazione "Meliaduce Cicala", che ha sede in Via Anicia, 12
- Roma - è stata istituita con testamento del patrizio genovese
Meliaduce Cicala il quale, morendo nel 1481, lasciò i propri beni
per l'assistenza sanitaria e spirituale dei marinai di qualsiasi
nazionalità che approdavano al porto di Ripa Grande sul Tevere. Art. 2 A seguito delle mutate condizioni sociali ed alle modifiche della consistenza patrimoniale della Fondazione, la forma di beneficenza si concretizza attualmente nella erogazione di sussidi ai genovesi poveri residenti in Roma ed alla assistenza spirituale dei genovesi in genere con l'officiatura della chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi. Art. 3 La istituzione consegue i propri scopi con i mezzi finanziari derivanti dalle rendite del proprio patrimonio, costituito dagli immobili esistenti in Via Anicia, 12 (compresi tra le Vie Anicia, dei Tabacchi, della Luce e dei Genovesi). TITOLO II ORGANI DI AMMINISTRAZIONE Art. 4 L'amministrazione della Fondazione è affidata alla confraternita di San Giovanni Battista dei Genovesi, riconosciuta ente ecclesiastico con R.D. 2 Agosto 1938, ed è esercitata a mezzo dei propri organi amministrativi. La Confraternita amministra la Fondazione con le norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche private e con le disposizioni di cui alla legge regionale 2.12.1983 n. 73. Art. 5 La Fondazione è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dai legali rappresentanti pro-tempore della Confraternita. Art. 6 Collabora con gli organi amministrativi della Confraternita il Collegio dei Revisori composto da tre membri. Essi durano in carica un triennio e vengono scelti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo N. 88 del 1992. TITOLO III BILANCI Art. 7 L'esercizio finanziario è annuale ed inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio sarà approvato entro il 30 Aprile di ogni anno. TITOLO IV Art. 8 In caso di estinzione della Fondazione, per impossibilità di conseguire i propri scopi, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad una istituzione genovese avente analoghe finalità. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 9 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione regionale vigente in materia di persone giuridiche private. __________________________________________ La Confraternita soddisfa le finalità statutarie della Fondazione Meliaduce Cicala con il reddito derivante dalla locazione degli immobili adiacenti il Chiostro-Chiesa-Oratorio |