| Al fine di poter allargare la sfera di influenza della Confraternita 
			a quanti ne condividono le finalità ed i valori e  ne seguono 
			l’azione di beneficenza e culto, pur non avendo origine genovese, 
			intesa per tutto il territorio dell'antica Repubblica marinara, prescritta dallo Statuto, è stata 
			costituita, con l’approvazione dell’Assemblea generale del dicembre 
			2001, una specifica Associazione. 
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            | Art.1 -
                    E’ costituita la Associazione denominata “Amici della
                    Confraternita de’ Genovesi in Roma” comprendente le
                    persone che  provino di condividere lo spirito, le
                    finalità e le attività della Confraternita, dimostrando
                    concretamente di voler partecipare attivamente ad ogni
                    aspetto della vita confraternale. 
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            | Art.2 - Gli
                    “Amici della Confraternita” sono nominati dalla
                    Deputazione Amministrativa, dietro loro richiesta scritta
                    avallata dalla dichiarazione di almeno due Confratelli. Gli
                    “Amici della Confraternita” restano tali a tempo
                    indeterminato, non possono essere privati della qualifica
                    (estromessi) se non per gravi motivi accertati dalla
                    Deputazione Amministrativa. 
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            | Art.3 -  Gli
              “Amici della Confraternita” godono del diritto di
              partecipazione a tutte le Cerimonie e manifestazioni cui
              partecipano i Confratelli. Possono intervenire, su invito dei
              Governatori, alle riunioni della Deputazione Amministrativa per
              esprimere pareri non vincolanti su specifiche materie in esame, in
              relazione alle proprie particolari conoscenze e competenze. 
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            | Art.4 - 
                    Gli “Amici della Confraternita de’ Genovesi in Roma”
                    è una Associazione di fatto non riconosciuta e ad essa,
                    quindi si applicano tutte le disposizioni normative
                    riguardanti tale figura istituzionale, che hanno vigore in
                    Italia. 
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            | Art.5 - Le
                    modalità cerimoniali della ammissione alla qualità di
                    “Amico della Confraternita”, saranno stabilite dalla
                    Deputazione Amministrativa che delegherà a un membro la
                    funzione di “Assistente” per i rapporti con
                    l’Associazione. 
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            | Art.6 -
                    L’elemento di distinzione degli appartenenti
                    all’Associazione in qualità di “Amici”, è
                    rappresentato da un segno riproducente San Giovanni
                    Battista. 
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            | Art.7 - La
                    presente Delibera ha valore di norma costitutiva e di
                    direttiva regolamentare; per quanto in essa non contemplato,
                    vale la normativa generale della Confraternita. ___________________
                    
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