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La
Confraternita di San Giovanni Battista de' Genovesi fu
istituita dal Papa Giulio III con bolla "Romanum Pontifex"
del 23 giugno 1553, su suggerimento di Giovanni Battista
Cicala, cardinale di S. Clemente e discendente di Meliaduce
Cicala, banchiere genovese di nobile famiglia e camerlengo
del Papa Sisto IV (della famiglia della Rovere) con la
finalità di amministrare il patrimonio della fondazione
istituita per testamento di Meliaduce Cicala, morto nel
1481, sostituendo i Chierici di Camera della Santa Sede. Il
patrimonio consisteva nell'Ospedale dei Genovesi, voluto per
la cura dei marinai genovesi e liguri che fossero giunti
ammalati al vicino porto di Ripa Grande sul Tevere,
nell’adiacente Chiesa di S. Giovanni Battista de’ Genovesi,
situati nel rione di Trastevere a Roma, ed in altri
immobili.
La Confraternita assunse il ruolo di Nazionale e, con
decreto del 1559, il Senato della Repubblica di Genova
concesse il diritto di Consolato, in virtù del quale la
Confraternita poteva esigere dai capitani di imbarcazioni
battenti bandiera genovese, che approdavano a Ripa Grande,
la somma di 60 Baiocchi. Diritto estinto alla caduta della
Repubblica nel 1797, dopo una breve e incruenta
Rivoluzione. Tra i privilegi riservati alla Confraternita
giova ricordare il breve di Gregorio XIII del 1576, con il
quale concesse alla Confraternita il diritto di liberare un
condannato a morte di nazionalità genovese o ligure, il
giorno della festa del Santo Patrono (24 giugno). Diritto
esteso, da Gregorio XVI, anche a favore di condannati di
diversa nazionalità.
Attualmente
la Confraternita si dedica all’assistenza di persone
bisognose di origini genovesi e ligure residenti a Roma, al
mantenimento del culto per i Confratelli, ad attività
sociali a favore degli abitanti di Trastevere, con
particolare riguardo alla gestione, presso la propria sede
in via Anicia n.12 a Roma, di un Consultorio psicologico
gratuito per giovani in condizione di disagio sociale. Ai
sensi dello Statuto attualmente in vigore, possono far parte
della Confraternita tutti i Genovesi o discendenti da
Genovesi, con riferimento al territorio dell’antica
Repubblica marinara, fino alla terza generazione inclusa,
residenti in Roma. Nei casi dubbi, per determinare il
requisito di Genovese, si ricorre per analogia alle
disposizioni del Codice civile relative alla determinazione
della cittadinanza.
STATUTO
DELLA CONFRATERNITA

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